Università degli Studi del Molise
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Art. 1
Istituzione

È istituito presso l'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, il "Laboratorio per lo studio del rapporto tra aziende, istituzioni e mercati", di seguito indicato "Laboratorio". 

Art. 2
Finalità

Il Laboratorio è un Centro tecnico scientifico specializzato avente le seguenti finalità:
 
a) promuovere studi e ricerche economiche, aziendali, storiche e giuridiche relative alle:
  • dinamiche ed alle evoluzioni della presenza delle aziende sui mercati, anche in relazione alle scelte di filiera, di valorizzazione della qualità, alla promozione di marchi e brevetti;
  • strumentazioni assicurative e finanziarie disponibili per le aziende, le istituzioni e i cittadini sul mercato;
  • promozioni e pianificazioni pubbliche o contrattate, alla tutela dell'ambiente e, più in generale, dei cittadini, dei consumatori e dei risparmiatori, con particolare riguardo ai soggetti in stato di bisogno;
b) organizzare incontri con esponenti istituzionali, operatori industriali e finanziari volti a verificare e ottimizzare le loro prospettive di analisi e le loro strategie; collabora alla messa a punto di progetti aziendali o interaziendali di intervento sui mercati, alla definizione di programmazioni
di settore o di piani di sviluppo, di matrice pubblica o privata, in Italia e all'estero, alla articolazione di strategie, piani e progetti di tutela ambientale, di tutela del consumatore, di tutela civile dei diritti;
 
c) divulgare i risultati dei propri studi e ricerche, sia mediante pubblicazioni, sia mediante un sito internet e una newsletter, sia organizzando convegni, seminari scientifici e corsi di specializzazione;
 
d) formare ed addestrare specialisti per gli studi e le ricerche nei campi di sua competenza, gestendo direttamente tali iniziative o promuovendo consorzi con enti pubblici o privati cointeressati a tali iniziative;
 
e) sviluppare la collaborazione internazionale con organismi aventi scopi analoghi e curare gli scambi con studiosi ed operatori di altri paesi;
 
f) allestire un archivio e una biblioteca specializzata sulle tematiche di interesse del Laboratorio;
 
g) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'attuazione di ricerche nonché per iniziative culturali di interesse comune;
 
h) promuovere bandi di concorso per borse di. studio e contratti di ricerca da riconoscere a soggetti che si impegnano a sviluppare attività di studio, ricerca e/o progettazione secondo i programmi delineati dal Laboratorio;
 
i) organizzare stages presso aziende e istituzioni italiane ed estere cui risultino interessati ricercatori che fanno riferimento al Laboratorio ovvero ricercatori od operatori stranieri coinvolti in iniziative di interesse comune;
 
l) curare l'accoglienza e l'ospitalità di studiosi, esponenti istituzionali, operatori industriali e finanziari cointeressati allo sviluppo di azioni di comune interesse;
 
m) stipulare tutti i contratti o atti giuridici necessari o comunque strumentali alla realizzazione delle finalità di cui sopra;
 
n) promuovere attività di consulenza a favore di Enti pubblici o privati.

Art. 3
Organi

Sono organi del Laboratorio:
 
a) l’Assemblea;
 
b) il Comitato tecnico-scientifico;
 
c) il Consiglio di Direzione;
 
d) il Presidente e il Vicepresidente;
 
e) il Segretario Amministrativo.

Art.4
Assemblea

L'Assemblea del Laboratorio è costituita dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che aderiscono allo stesso e si riunisce almeno una volta l'anno per definire le aree progettuali e i macroindirizzi da suggerire al Comitato tecnico-scientifico per la messa a punto del programma di lavoro periodico del Laboratorio. All'Assemblea sono ammesse di diritto le istituzioni pubbliche italiane e straniere che ne facciano richiesta e che versino la quota di partecipazione nella misura iniziale fissata in Euro 2.500, salvo per i Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti per i quali la quota è ridotta ad Euro 750. L’ammontare della quota potrà essere successivamente adeguata con decisione del Consiglio di Direzione. L'adesione delle imprese o dei loro consorzi è subordinata al gradimento del Consiglio di Direzione e al pagamento del contributo da questo previsto. L’Università è presente nell’Assemblea con tre suoi rappresentanti nominati dal Rettore.

Art. 5
Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico, nominato con provvedimento del Rettore, è un organo a composizione variabile i cui componenti restano in carica un triennio accademico. Esso è responsabile della definizione delle linee programmatiche dell'attività del Laboratorio. È presieduto
e convocato dal Presidente del Laboratorio, salvo nella prima seduta che è convocata dal Rettore dell'Università e presieduta dallo stesso.
 
Nella sua prima composizione il Comitato è composto da:
 
a) Rettore o da un suo delegato;
 
b) un membro ciascuno designato dai Consigli di Dipartimento dell’Università degli Studi del Molise.
 
Hanno diritto a designare un componente ciascuno del Comitato, previo pagamento da parte dell'istituzione interessata della quota di partecipazione di cui al precedente articolo: il Presidente della Giunta della Regione Molise; il Presidente della Provincia di Isernia e di quella di
Campobasso; il Presidente della Camera di Commercio di Campobasso e di quella di lsernia, il Presidente dell'Unione Industriali del Molise. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti la nomina del Presidente e del Vicepresidente e degli altri componenti il Consiglio di Direzione, l'ammissione di nuovi componenti dell’Assemblea e, a maggioranza semplice, l'adozione delle linee programmatiche. Procede comunque a maggioranza semplice nel caso in cui in prima convocazione non sia stato possibile deliberare a maggioranza dei componenti. A partire dalla sua prima costituzione, il Comitato scientifico si rinnova automaticamente, integrando i membri dimissionari o decaduti su proposta dei soggetti cui compete il potere di designazione.

Art. 6
Il Consiglio di Direzione

Il Consiglio di Direzione è composto dai tre ai nove membri, compreso il Presidente, scelti tra docenti universitari e/o esperti nelle materie di interesse del Laboratorio su designazione del Comitato Tecnico-Scientifico. Alle sue riunioni vi partecipa il Segretario Amministrativo con
funzioni di verbalizzante senza diritto di voto. Il Consiglio resta in carica un triennio accademico e ciascun suo membro può essere rieletto.
 
Si riunisce per deliberare sulle seguenti materie:
 
a) approvare i programmi di ricerca sulla scorta degli eventuali suggerimenti del Comitato tecnicoscientifico;
 
b) deliberare in ordine ai programmi di attività del Laboratorio;
 
c) deliberare in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione su apposito capitolo di bilancio dell’Università;
 
d) proporre la stipula di convenzione con Enti pubblici e privati;
 
e) deliberare in ordine agli altri oggetti definiti dall' art. 2;
 
f) deliberare in ordine a tutti gli impegni di spesa, salvo che per quelli di competenza del Segretario Amministrativo.
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, con la presenza minima di almeno due componenti. La presenza della maggioranza dei componenti è richiesta per le delibere in ordine al bilancio e per quelle relative alla contabilità e alla finanza. Il Laboratorio è tenuto a presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività svolta, nonché il rendiconto consuntivo e preventivo annuale redatto sulla base dei riscontri finanziari.

Art. 7
Il Presidente

Il Presidente presiede e coordina l'Assemblea, il Comitato tecnico-scientifico e il Consiglio di Direzione. Ha la rappresentanza del Laboratorio e, in sua assenza, i poteri di firma spettano al Vicepresidente. Coordina le attività del Laboratorio e assicura la vigilanza sull' esecuzione dei programmi di ricerca e di attività approvate annualmente dal Consiglio di direzione; convoca periodicamente il Comitato tecnico-scientifico e annualmente l'Assemblea dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che hanno aderito al Laboratorio.

Art. 8
Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo del Laboratorio è nominato dal Rettore ed è scelto tra il personale di ruolo dell'Università, con funzioni e competenze specifiche nel settore professionale della finanza e della contabilità.
Il Segretario Amministrativo del Laboratorio dirige il personale dipendente o distaccato presso il Laboratorio stesso, esegue le delibere del Consiglio di Direzione, coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico e nella predisposizione delle attività finanziarie, assume le decisioni necessarie per assicurare il normale e regolare funzionamento del Laboratorio; organizza gli accessi e la fruizione delle strutture del Laboratorio; è consegnatario dei beni ai sensi della normativa vigente. Può assumere impegni di spesa relative al funzionamento della struttura e dei servizi di ospitalità nei limiti fissati dal regolamento di contabilità.

Art. 9
Funzionamento

Alla dotazione finanziaria del Laboratorio si provvede:
 
a) con la dotazione annua assegnata dall'Università degli Studi del Molise;
 
b) con fondi conferiti dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;
 
c) con fondi eventualmente conferiti da altri Ministeri ed Enti di ricerca e con fondi dell’Unione Europea e Istituzioni Straniere;
 
d) con donazioni ed altri finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 
e) con le tasse e gli oneri di contribuzione degli aderenti all'Assemblea del Laboratorio;
 
f) con i proventi delle attività di convenzione conto terzi o con proventi derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca.

Art. 10
Modifiche

Le modifiche del presente regolamento sono presentate ed approvate dagli Organi Accademici competenti.

Art. 11
Amministrazione e Contabilità

Al Laboratorio si applicano le norme amministrativo-contabili del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università e dei Regolamenti che riguardano il personale docente e il personale tecnico-amministrativo dell’Università del Molise.

Art.12
Norme transitorie

Entro un anno dall’istituzione del Laboratorio, verificate le condizioni di funzionalità e di semplificazione delle attività, il Presidente, sentito il Consiglio di Direzione, potrà inoltrare agli Organi Accademici competenti la richiesta motivata di trasformazione del Laboratorio in Centro
autonomo di spesa, con una propria autonoma gestione economico-finanziaria.
 
Il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 1651 del 25.10.2004
Modificato con D.R. n.104 del 24.1.2005
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