Università degli Studi del Molise
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Rubrica WEBMAIL DEL PERSONALE WEBMAIL STUDENTI
Gli studenti in corso che intendono ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno di due anni accademici, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, mentre sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di importo pari a 264,00 euro per ogni anno di interruzione, a cui si aggiunge il versamento della tassa regionale di 140,00 euro da effettuare sul c.c.p. n. 67971630 intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – con causale “Tassa per il diritto allo studio universitario – codice “00425”.
Lo studente è tenuto alla contestuale presentazione, presso gli sportelli della Segreteria Studenti, della domanda di interruzione degli studi in carta legale e della ricevuta di pagamento.
L’interruzione si applica anche alle studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio.
Gli studenti che interrompono gli studi non possono effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ma va considerato ai fini del conteggio degli anni per l’ottenimento degli esoneri a partire dall’anno di prima immatricolazione.
Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo, gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.
 
Lo studente fuori corso, che non sia iscritto per uno o più anni accademici, per riprendere gli studi ed esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, deve procedere a regolarizzare la propria posizione amministrativa, presentando, per ciascun anno accademico di mancata iscrizione, domanda di ricognizione degli studi in carta legale. La tassa di ricognizione comporta, per ciascun anno accademico da ricongiungere, un versamento pari a 264,00 euro. Lo studente è tenuto alla contestuale presentazione, presso gli sportelli della Segreteria Studenti, della domanda di Ricognizione degli studi e della ricevuta di pagamento. A decorrere dall’a.a.1996/1997 la tassa di ricognizione prevede anche il pagamento della tassa regionale di 140,00 euro da versare sul c.c.p. n. 67971630 intestato alla Regione Molise – Servizio tesoreria – causale “Tassa per il diritto allo studio universitario – codice 00425”.
 
Lo studente iscritto ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Specializzazione può chiedere di sospendere la propria carriera per uno o più anni accademici presentando motivata e documentata istanza, resa in carta legale. La sospensione degli studi può essere richiesta per almeno un anno accademico ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a) frequenza di studi all’estero;
b) frequenza di un Master universitario o di un corso di perfezionamento;
c) frequenza di una Scuola di Specializzazione;
d) frequenza di una Scuola o di un Corso di Dottorato di Ricerca;
e) frequenza di Corso di Studio presso un’Accademia militare;
f) ferma volontaria per servizio militare o civile.
L’istanza di sospensione della carriera deve essere presentata preventivamente al momento in cui lo studente perfeziona l’iscrizione al corso di studio causa della sospensione, e viene concessa con apposito Decreto Rettorale. L’istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione. Agli studenti immatricolati al primo anno di un corso di laurea di primo o secondo livello, che abbiano già compiuto atti di carriera, non viene restituita la prima rata delle tasse già versate e, una volta conseguito il titolo (master, scuola di specializzazione o dottorato di ricerca) per il quale è stata richiesta la sospensione, devono riscriversi al primo anno – ripetente o fuori corso intermedio – del corso di studio sospeso. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa. E’ anche preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. Una volta conseguito il titolo finale del corso di studio che ha motivato la sospensione, l’interessato deve richiedere la riattivazione della carriera sospesa, presentando agli sportelli delle Segreterie Studenti la documentazione che attesta l’avvenuto conseguimento del titolo stesso. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento dei benefici previsti e interrompe i termini di decadenza.
 
Gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad anni successivi al primo, compresi i beneficiari o idonei non beneficiari di Borsa di studio ESU, qualora presentino domanda di rinuncia al proseguimento degli studi, se non hanno posto in essere atti di carriera, non hanno diritto a nessun rimborso delle tasse versate e non sono tenuti al pagamento delle rate successive; se, invece, hanno compiuto atti di carriera:
a) se sono in regola con il pagamento di tutte le tasse entro le date di scadenza delle rate, non hanno diritto a nessun rimborso delle tasse versate e non devono nulla;
b) se, invece, non sono in regola con il pagamento delle tasse entro le date di scadenza delle rate, non hanno diritto a nessun rimborso delle tasse versate e possono:
1) non pagare le rate dovute, ma versare un diritto fisso di importo pari a 200,00 euro: in tal caso, gli esami superati negli anni accademici per i quali non sono in regola con i predetti pagamenti, non saranno certificati e non ne potrà essere richiesta la convalida;
2) pagare le rate dovute con mora e ottenere certificazioni attestanti tutti gli esami superati di cui potrà essere richiesta, altresì, convalida.
Gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che intendono reimmatricolarsi con convalida degli esami della carriera pregressa, sono tenuti al pagamento di un contributo di 150,00 euro.
 
 
 
 
 
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