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Garante di Ateneo


L‘Università puņ istituire, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Garante di Ateneo.
Il Garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell‘Università.
Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell‘apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti.
Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d‘ufficio, che il Garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
Il Garante di Ateneo propone al Rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.
La designazione del Garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all‘Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il Garante di Ateneo dura in carica tre anni e puņ essere confermato consecutivamente una sola volta. L‘incarico puņ essere retribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e puņ essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all‘esercizio delle sue funzioni.
 Garante di Ateneo per il triennio 2009/2012
D.R. n.1258 del 28/09/2009
Dott.ssa Elda Della Fazia
E-mail: garante@unimol.it
 
 


Ultimo aggiornamento di questa pagina: 27-NOV-12
 

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