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Il Collegio dei Revisori dei conti č l'organo di controllo interno che il D.P.R. n. 371/1992 di approvazione del Regolamento per l'amministrazione e la contabilitā generale delle Universitā ha previsto in analogia a quanto stabilito per tutti gli altri enti pubblici. Il Collegio di revisori dei conti: - provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispone le rispettive relazioni di accompagnamento;
- svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitā di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/89;
- č composto da un numero dispari di membri effettivi non superiore a cinque designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e scelti tra Magistrati o Funzionari dello Stato o di altra Amministrazione pubblica o iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti, anche a riposo, o esperti di comprovata esperienza in materia amministrativo-contabile.
I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori č nominato con decreto dal Rettore.
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